Se la legge
517/77 viene considerata tra le migliori in questo campo, la sua applicazione
pratica ha dimostrato alcune lacune, come la mancanza di norme che impongano la
collaborazione tra i soggetti coinvolti, la scuola, la famiglia e le A.S.L.. A questo ha posto rimedio la legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.".
La legge stabilisce che l’ordinamento statale
in materia di diritti, integrazione e assistenza della persona disabile deve
raggiungere le seguenti finalità:
- Garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
- Prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività
- Perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle minorazioni.
- Predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione della persona disabile.
La
definizione di handicap si ricava dall’articolo 3 della legge quadro in base al
quale “è persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione”
Per
poter effettuare un adeguata azione di prevenzione è necessario distinguere i
vari tipi e/o gradi di deficit, in base al comma 1 e comma 3 dell’articolo, si
distinguono in gravi (comma 1) e lievi (comma
3); in base a questa diagnosi il soggetto disabile ha diritto a serie diverse
di tutele tutte specificate nel piano personalizzato predisposto dall’Asl in
accordo con il Comune.
Di
norma il soggetto disabile ha bisogno di interventi sociali e sanitari che
durano nel tempo e che variano da soggetto a soggetto, ovvero di “piani
individualizzati”, che sono necessari per la piena integrazione del disabile
nell’ambito della vita familiare, sociale, nei percorsi d’istruzione scolastica
e/o professionale e nel mondo del lavoro.
La
legge 104/92 mette molto in rilievo l’integrazione scolastica, che si realizza
con l’integrazione della persona
disabile nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle università. L’articolo 12, infatti, garantisce l’inserimento
negli asili nido, nelle scuole materne, nelle sezioni e nelle classi comuni
delle scuole dell’obbligo, e nelle sezioni e nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le istituzioni
universitarie.
Nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado
sono garantite attività di sostegno, realizzate con l’insegnante di
sostegno, dopo che hanno acquisito la documentazione della Diagnosi Funzionale
(diagnosi medica fatta dalla ASL somministrando al soggetto dei test con lo
scopo di descrivere come l’allievo ragiona evidenziando i punti di forza e i
punti di debolezza del soggetto disabile), predisponendo poi un Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.) alla cui definizione collaborano i genitori, tutti
gli insegnanti del Consiglio di Classe, dagli insegnanti di sostegno, dai
genitori dell'alunno in collaborazione con l'Unita Multi-professionale della
ASL. Per la valutazione del rendimento scolastico gli insegnanti devono
attenersi agli obbiettivi conoscitivi (minimi o differenziati) stabiliti dal
P.E.I..
L’allievo
frequentante la scuola secondaria di secondo grado, nell’eseguire le prove
scritte o grafiche, ha diritto a prove equipollenti e tempi di esecuzione più
lunghi e alla presenza del professore di sostegno e all’uso degli ausili a lui
necessari.
Agli
allievi che hanno assolto l’obbligo scolastico, ma non sono in grado di
proseguire gli studi, viene garantito un
attestato di qualifica professionale rilasciato dai centri di formazione
professionale a seguito della frequenza di corsi specifici per questi soggetti
e hanno diritto ad un inserimento lavorativo agevolato dal S.I.L.
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