2 febbraio 2013

Legge 104/92


 Se la legge 517/77 viene considerata tra le migliori in questo campo, la sua applicazione pratica ha dimostrato alcune lacune, come la mancanza di norme che impongano la collaborazione tra i soggetti coinvolti, la scuola, la famiglia e le A.S.L..  A questo ha posto rimedio la legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.".

 La legge stabilisce che l’ordinamento statale in materia di diritti, integrazione e assistenza della persona disabile deve raggiungere le seguenti finalità:

  •  Garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
  • Prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono  lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività
  • Perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle minorazioni.
  • Predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione della persona disabile.

La definizione di handicap si ricava dall’articolo 3 della legge quadro in base al quale “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”

Per poter effettuare un adeguata azione di prevenzione è necessario distinguere i vari tipi e/o gradi di deficit, in base al comma 1 e comma 3 dell’articolo, si distinguono in   gravi (comma 1) e lievi (comma 3); in base a questa diagnosi il soggetto disabile ha diritto a serie diverse di tutele tutte specificate nel piano personalizzato predisposto dall’Asl in accordo con il Comune.
Di norma il soggetto disabile ha bisogno di interventi sociali e sanitari che durano nel tempo e che variano da soggetto a soggetto, ovvero di “piani individualizzati”, che sono necessari per la piena integrazione del disabile nell’ambito della vita familiare, sociale, nei percorsi d’istruzione scolastica e/o professionale e nel mondo del lavoro.

La legge 104/92 mette molto in rilievo l’integrazione scolastica, che si realizza con l’integrazione della persona  disabile nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle università.  L’articolo 12, infatti, garantisce l’inserimento negli asili nido, nelle scuole materne, nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole dell’obbligo, e nelle sezioni e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le istituzioni universitarie.

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado  sono garantite attività di sostegno, realizzate con l’insegnante di sostegno, dopo che hanno acquisito la documentazione della Diagnosi Funzionale (diagnosi medica fatta dalla ASL somministrando al soggetto dei test con lo scopo di descrivere come l’allievo ragiona evidenziando i punti di forza e i punti di debolezza del soggetto disabile), predisponendo poi un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) alla cui definizione collaborano i genitori, tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, dagli insegnanti di sostegno, dai genitori dell'alunno in collaborazione con l'Unita Multi-professionale della ASL. Per la valutazione del rendimento scolastico gli insegnanti devono attenersi agli obbiettivi conoscitivi (minimi o differenziati) stabiliti dal P.E.I..
L’allievo frequentante la scuola secondaria di secondo grado, nell’eseguire le prove scritte o grafiche, ha diritto a prove equipollenti e tempi di esecuzione più lunghi e alla presenza del professore di sostegno e all’uso degli ausili a lui necessari.

Agli allievi che hanno assolto l’obbligo scolastico, ma non sono in grado di proseguire gli studi,  viene garantito un attestato di qualifica professionale rilasciato dai centri di formazione professionale a seguito della frequenza di corsi specifici per questi soggetti e hanno diritto ad un inserimento lavorativo agevolato dal S.I.L.

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