2 febbraio 2013

Legge 104/92


 Se la legge 517/77 viene considerata tra le migliori in questo campo, la sua applicazione pratica ha dimostrato alcune lacune, come la mancanza di norme che impongano la collaborazione tra i soggetti coinvolti, la scuola, la famiglia e le A.S.L..  A questo ha posto rimedio la legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.".

 La legge stabilisce che l’ordinamento statale in materia di diritti, integrazione e assistenza della persona disabile deve raggiungere le seguenti finalità:

  •  Garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
  • Prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono  lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività
  • Perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle minorazioni.
  • Predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione della persona disabile.

La definizione di handicap si ricava dall’articolo 3 della legge quadro in base al quale “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”

Per poter effettuare un adeguata azione di prevenzione è necessario distinguere i vari tipi e/o gradi di deficit, in base al comma 1 e comma 3 dell’articolo, si distinguono in   gravi (comma 1) e lievi (comma 3); in base a questa diagnosi il soggetto disabile ha diritto a serie diverse di tutele tutte specificate nel piano personalizzato predisposto dall’Asl in accordo con il Comune.
Di norma il soggetto disabile ha bisogno di interventi sociali e sanitari che durano nel tempo e che variano da soggetto a soggetto, ovvero di “piani individualizzati”, che sono necessari per la piena integrazione del disabile nell’ambito della vita familiare, sociale, nei percorsi d’istruzione scolastica e/o professionale e nel mondo del lavoro.

La legge 104/92 mette molto in rilievo l’integrazione scolastica, che si realizza con l’integrazione della persona  disabile nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle università.  L’articolo 12, infatti, garantisce l’inserimento negli asili nido, nelle scuole materne, nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole dell’obbligo, e nelle sezioni e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le istituzioni universitarie.

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado  sono garantite attività di sostegno, realizzate con l’insegnante di sostegno, dopo che hanno acquisito la documentazione della Diagnosi Funzionale (diagnosi medica fatta dalla ASL somministrando al soggetto dei test con lo scopo di descrivere come l’allievo ragiona evidenziando i punti di forza e i punti di debolezza del soggetto disabile), predisponendo poi un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) alla cui definizione collaborano i genitori, tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, dagli insegnanti di sostegno, dai genitori dell'alunno in collaborazione con l'Unita Multi-professionale della ASL. Per la valutazione del rendimento scolastico gli insegnanti devono attenersi agli obbiettivi conoscitivi (minimi o differenziati) stabiliti dal P.E.I..
L’allievo frequentante la scuola secondaria di secondo grado, nell’eseguire le prove scritte o grafiche, ha diritto a prove equipollenti e tempi di esecuzione più lunghi e alla presenza del professore di sostegno e all’uso degli ausili a lui necessari.

Agli allievi che hanno assolto l’obbligo scolastico, ma non sono in grado di proseguire gli studi,  viene garantito un attestato di qualifica professionale rilasciato dai centri di formazione professionale a seguito della frequenza di corsi specifici per questi soggetti e hanno diritto ad un inserimento lavorativo agevolato dal S.I.L.

31 gennaio 2013

Legge 517/77


La legge 517/77, "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico", che rappresenta il punto di riferimento per la legittimazione del diritto a frequentare le scuole comuni da parte dei disabili. Per la scuola dell’obbligo si è  voluto favorire l’attuazione del diritto allo studio di ciascun alunno in particolare degli alunni disabili dando disposizioni per l’integrazione scolastica nelle scuole elementari e medie (articoli 2 e 7) e  introducendo anche il tema della programmazione educativa individualizzata( P.E.I.) e delle attività didattiche di sostegno.

29 gennaio 2013

Documento Falcucci


Il Documento Falcucci delinea come la scuola facendo riferimento all’organizzazione dovrebbe favorire i processi di socializzazione e valorizzare l’intelligenza logico-astrattiva e pratica. Tuttavia in questo documento si  evidenziava anche il fatto che si cercava di separare il meno possibile  le iniziative di recupero e di sostegno della normale attività scolastica cercando di offrire a tutti la possibilità di azione e di sviluppo evitando di legare gli svantaggi della separazione dal gruppo, più stimolante, degli alunni “normali” ai vantaggi dell’intervento individuale. Il documento Falcucci inoltre mirava alla riduzione non solo del numero di alunni disabili all’interno di una classe ma anche del numero complessivo di studenti come gruppo classe che non doveva superare i 20 ragazzi. Il numero di eventuali minori portatori di handicap dovreva essere deciso dall’équipe formata dai docenti della classe e dagli specialisti. Si intendevano per handicappati i "minori che in seguito ad evento morboso o traumatico intervenuto in epoca pre- peri- e post-natale presentino un menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, che li mettano in difficoltà di apprendimento o di relazione".

25 gennaio 2013

Introduzione alle leggi



L’articolo 34 della Costituzione sancisce il diritto allo studio a tutti sostenendo che “la scuola è aperta a tutti”,  e che l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita per i primi otto anni; inoltre sostiene che I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”, per fare questo la Repubblica concede borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze attribuite attraverso concorso, sviluppando così il Welfare State.


La legge 118/71 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili." detta le norme fondamentali dell’integrazione  scolastica, anche se riguardava solo i mutilati e gli invalidi veniva utilizzata anche per l’integrazione degli studenti portatori di qualsiasi disabilità.


Ci fu quindi un inserimento selvaggio perché questi alunni venivano inseriti nelle classi anche in assenza degli interventi essenziali come professori di sostegno e piani individualizzati. Dopo il fenomeno dell’inserimento massivo che comportava disagio, il Ministero nel 1975 creò una commissione di studio che elaborò il Documento Falcucci che viene considerato come la “Magna Carta” dell’integrazione.

21 gennaio 2013

Ho finito con la parte relativa all'apprendimento, con i prossimi post vorrei iniziare a parlarvi delle leggi che hanno favorito l'ingresso delle  persone non vedenti nelle strutture scolastiche pubbliche, infatti, fino agli anni '70 queste persone non potevano frequentare una scuola normale, come si vede nel film che vi ho consigliato di vedere, perchè ritenute prive del futuro da loro desiderato.

16 gennaio 2013

L'apprendimento mediante gli altri sensi


La vista stimola costantemente il bambino all’azione e all’apprendimento permettendo di familiarizzare con le caratteristiche fondamentali degli oggetti come la permanenza (l’oggetto esiste ancora quando il bambino non lo vede più) la conservazione (gli oggetti cambiano la forma ma mantengono le stesse qualità) e la complessità (mela rotonda, rossa rugosa).

Il tatto e l’udito, invece, non assolvono pienamente a queste funzioni. Il tatto è il senso della staticità e del particolare, con esso infatti è difficile acquisire i cambi di forma di un oggetto e con il tatto si colgono pochi aspetti e pochi particolari dell’oggetto che non permettono al bambino di avere un immagine mentale, è molto importante quindi aiutare il bambino nell’esplorazione minuziosa e generale dell’oggetto.
 Il bambino vedente è facilitato dalla vista a effettuare un processo di generalizzazione mentre un bambino non vedente deve essere guidato progressivamente.
Il bambino non vedente non è predisposto ad utilizzare le manine spontaneamente, infatti spesso le tiene lungo il corpo o in bocca, dovrà essere l’adulto a indurre il bambino a utilizzare le mani. L’adulto dovrà quindi porgere gli oggetti al bambino e deve poi guidargli le mani alla scoperta di essi.
La voce dell’adulto dovrà fungere sempre da guida alle esplorazioni del bambino per poterlo aiutare a costruirsi un immagine dettagliata della realtà.
Anche l’udito, altro senso che permette di localizzare gli oggetti distanti, è un canale di apprendimento, in quanto le fonti di rumore attirano il bambino. Al contrario del bambino vedente, che percepisce la permanenza a suono esaurito, per il bambino non vedente appena scompare il rumore scompare anche l’oggetto.
L’impiego di oggetti sonori serve per far apprendere al bambino la permanenza degli oggetti. L’udito gli servirà inoltre a riconoscere e anticipare azioni di routine, per esempio riconoscendo il rumore dell’acqua che riempie la vasca.
Anche l’olfatto e il gusto vanno sempre stimolati affinché il bambino possa avere una percezione più completa dell’ambiente; l’adulto sottolineerà il gusto e il profumo tipici di diverse pietanze o ambienti.

7 gennaio 2013

apprendimenti linguaggio e comunicazione


Anche nell’ apprendimento del linguaggio, la vista gioca un ruolo molto importante. Sarà opportuno per il bambino non vedente che l’adulto gli faccia toccare il suo apparato fonatorio (posizione/movimenti di labbra, bocca e lingua) evitando poi l’uso di sinonimi e  arricchendo con descrizioni le denominazioni del bambino ampliando così il suo lessico. È importante che il bambino utilizzi la parola associandola al suo oggetto e non a una sua parte.  Un problema frequente a cui ricorrono questi bambini è quello del verbalismo, ovvero danno la definizione precisa di un oggetto ma non ne hanno un immagine mentale.
È importante quindi stare attenti a significato che il bambino dà alle parole fin dai primi mesi di vita.
Inoltre il bambino non vedente non percepisce gestualità e mimica facciale; risulterà quindi difficile per queste persone comprendere i tempi e le dinamiche della conversazione, cogliere verso chi è diretta l’attenzione e, allo stesso tempo, sarà difficile per l’adulto capire se il non vedente è attento a quello che viene detto o fatto.